Domanda: Vorrei chiedervi come avviene prosecuzione dell'azione legale di recupero credito iniziata in Italia, contro societa’ debitrice con sede in Bulgaria? Abbiamo gia Certificato di titolo esecutivo europeo al base di Decreto Ingiuntivo
Risposta: La procedure per l’azione di recupero del credito a base del Decreto ingiuntivo emmeso dal Tribunale Italiano dovrebbe passare a due fase:
La prima fase:
Richiesta per foglio esecutivo / titolo esecutivo / al base solo del originale, la traduzione del Decreto ingiuntivo e l’ attestazione in un Tribunale di secondo grado in Bulgaria, secondo la sede amministrativa della societa debitrice. Occore anche una procura esplicita’ per noi.
La seconda fase – azione esecutiva a Blagoevgrad, con giudice esecutivo del luogo incluso: - Indagine dei beni immobigliari in posseso della societa debitrice – nel Registro beni sul teritorio del tutto il paese. Preparazione di accertamenti dettagliati;- Indagine beni mobigliari proprieta’ della societa’ debitrice. Preparazione di accertamenti dettagliati ;
- Indagine nei tribunali nel tutto il paesie per esistenza di cause pendent dal e contro la societa’ debitrice
- Indagine e accertamenti per esistenza di cause esecutive dal e contro la societa’ debitrice;
- Pignoramenti / benni immobile, secuestro conti bancari o azioni/
La procedura esecutiva, comincia a base di richiesta del creditore, che rappresenta davanti il giudice esecutivo il “ foglio esecutivo “ / titolo esecutivo /.
Il giudice esecutivo e’ obbligato a mandare al debitore un invito di pagamento volontario, dando le 14 gg di pagamento. Questo invito e’ accompagnato dal “ foglio esecutivo “ / titolo esecutivo / e al debitore per la prima volta li si rende noto il “ foglio esecutivo “ / titolo esecutivo / emesso dal Tribunale Bulgaro il qualle e’ obbligatorio per tutti I cittadini e instituzioni bulgari.
Dal momento che la societa’ debitrice riceve l’invito del giudice esecutivo di pagamento volontario, avra possibiglita’ di fare obbiezioni. Cosi, nel caso che lo facesse, si apre una procedura di obbiezioni di 3 gradi.
La disposizione del Tribunale bulgaro per emmetere o non emmetere il “ foglio esecutivo “ / titolo esecutivo / puo essere obietata. / Art. 627, p.2., art 623 Codice civile bulgaro /.
Non e ‘ una obiezione rigurdo il contenuto del Decreto o obiezione essenziale per essistenza o no del credito, e’ obiezione della disposizione per l’emmissione o no del “ foglio esecutivo “ / titolo esecutivo / bulgaro alla base del Decreto ingiuntivo europeo.