Avete un debitorie che non abita o la sua sede legale non e' nel teritorio del Vs paese. Avete la possibilita' in breve tempo ad arrivare ad esecuzione sul luogo di residenza tramite:
REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI AZIONI DI ESECUZIONE SU TERITOTIO DI CE:
1. Regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
Un credito si considera non contestato se:
- il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario;
- il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento; o
- il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico
2. Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.-
I crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.
La competenza delle giurisdizioni è disciplinata dalle norme comunitarie in materia, in particolare dal regolamento (CE) n. 44/2001. Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.
Il giudice a cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea valuta quanto prima se siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità (carattere transfrontaliero della controversia in materia civile e commerciale, competenza del giudice adito, ecc.) e se la domanda sembri fondata.
3. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - con la forma di attestazione prevista nel applicazione V dello stesso