La tassazione delle persone giuridiche
L’imposta sulle persone giuridiche è stata riformata con il Corporate Income Tax Act entrato in vigore il 1 gennaio 2007.
L'imposta è dovuta da tutte le società ed altri enti (per le loro attività commerciali) residenti in Bulgaria per i redditi ovunque prodotti e dalle stabili organizzazioni di società non residenti per i redditi prodotti nel paese. Sono previste esenzioni per coloro che realizzano particolari investimenti in alcune aree depresse individuate dalla legge. In tale caso l’imposta non versata deve essere obbligatoriamente reinvestita nell’attività stessa e gli asset acquisiti sono soggetti a certi limiti sia qualitativi (ad esempio solo una certa percentuale può essere costituita da intangibles) e di durata minima di possesso.
Il reddito imponibile viene calcolato a partire dal dato di bilancio corretto secondo le normative fiscali. Tra le principali variazioni da effettuare ci sono:
- spese non inerenti o non debitamente documentate;
- interessi eccedenti i limiti indicati dalle regole di thin capitalization (il limite è dato da un rapporto tra debiti e patrimonio netto pari a 3);
- ammortamenti che, ai fini fiscali, devono essere effettuati secondo quanto regolato da apposite tabelle;
- i dividendi ricevuti da società residenti nel paese o in altri paesi della UE.
Il calcolo delle perdite e l'aliquota fiscale
Le perdite possono essere riportate in avanti agli esercizi successivi per un periodo di massimo 5 anni. L’aliquota da applicare al reddito imponibile è del 10% anche se, per particolari attività (assicurazioni, gioco di azzardo) è prevista un’aliquota diversa. E’ prevista una ritenuta del 10% per il pagamento a entità non residenti di interessi, royalties, servizi, capital gains e altri redditi. Tale ritenuta è ridotta al 5% per il pagamento di interessi e royalties a società consociate residenti nella UE e dei dividendi per coloro che sono residenti fuori dall’Ue (non si opera, invece, alcuna ritenuta per i dividendi a società residenti nell'Unione europea).
L'imposta sugli immobili
Le proprietà immobiliari sono tassate con un’aliquota che può variare tra ilo 0,15% ed il 0,30 del loro valore a seconda della localizzazione e della destinazione d’uso (residenziale, commerciale ecc.). Il valore degli affitti ricevuti su una proprietà immobiliare rientra nel reddito tassabile del proprietario per un importo pari all’80% del totale. Qualora il proprietario dell’immobile sia non residente, invece, è prevista una ritenuta del 15% sull’importo pagato.
Le accise
Le accise sono dovute al momento della produzione o entrata nel territorio nazionale dei seguenti beni:
- prodotti alcolici;
- derivati del tabacco;
- prodotti energetici ed elettricità;
- automobili;
- caffè e derivati.
Nel 2012 le accise sui kerosene, benzina e gas naturale (utilizzati per i trasporti) sono state aumentate.
L’imposta sul valore aggiunto
Il regime Iva è in vigore in Bulgaria dal 1994 e segue quello adottato dagli Stati membri dell'Unione europea. L’imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel 2007 ed è basata sulla direttiva europea 2006/112/CE relativa al sistema comune del valore aggiunto. L’imposta si applica a tutte transazioni di beni e servizi interni al Paese, agli acquisti intra-Ue e alle importazioni. Le cessioni intracomunitarie e le esportazioni, il trasporto internazionale di merci e passeggeri e specifiche transazioni internazionali non sono imponibili ma danno diritto alla detrazione dell’iva pagata all’acquisto. Sono invece esenti e quindi non permettono la detrazione dell’Iva alla fonte le transazioni o locazioni di terreni, la cessione di fabbricati non nuovi, le locazioni di fabbricati all’uso residenziale, i servizi finanziari ed assicurativi, certi servizi sanitari, educativi, religiosi e culturali.
In generale l’aliquota standard è del 20% ma è prevista un’aliquota speciale del 9% per i servizi alberghieri aumentata dal 7% a partire dall'aprile del 2011.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
Ai fini Iva sono tenuti all’obbligo di registrazione per l’applicazione dell’Iva su tutte le attività economiche coloro che abbiano nell’anno precedente ottenuto ricavi superiori a 50mila lev o effettuati acquisti intracomunitari superiori a 20mila lev. Soltanto i soggetti registrati possono applicare l’imposta nella fase di vendita e dedurre quella pagata alla fonte. Ovviamente non è possibile detrarre l’iva relativa ad acquisiti effettuati da soggetti non registrati. La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche va presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. I lavoratori dipendenti subiscono la ritenuta dell’imposta alla fonte direttamente dal loro datore di lavoro, per questo, in mancanza di altri redditi possono anche non presentare la dichiarazione annuale. Le società devono presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le relative imposte entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora una società abbia ottenuto degli utili in un anno, l’anno successivo dovrà versare degli acconti mensili per un valore totale pari all’imposta dovuta nell’anno precedente. Per le società di nuova costituzione tali acconti saranno trimestrali e il loro valore dovrà essere concordato con l’Amministrazione fiscale.