Politica per affrontare il danno ambientale attraverso lo Statuto di Roma

Il 4 dicembre 2025, l’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale ha lanciato la sua Policy on Addressing Environmental Damage Through the Rome Statute. Attraverso questa Politica, l’UDP segnala il suo impegno a contribuire alla prevenzione e alla gestione del danno ambientale illecito conducendo indagini e azioni penali mirate per i crimini previsti dallo Statuto di Roma che hanno una dimensione ambientale, sostenendo gli sforzi nazionali per la responsabilizzazione e promuovendo la cooperazione con la società civile e gli attori aziendali. L’UDP mira inoltre a sviluppare la giurisprudenza internazionale e le migliori pratiche per rafforzare la responsabilità globale per i crimini che colpiscono l’ambiente. La giurisdizione della CPI è limitata. Lo Statuto di Roma si concentra principalmente sulla protezione dell’integrità della vita umana e dei beni e fa un solo riferimento esplicito all’ambiente naturale. Tuttavia, lo Statuto di Roma contiene numerose disposizioni che possono comportare danni sia all’ambiente naturale che alle persone, e vi sono notevoli sinergie tra la responsabilità per crimini internazionali di competenza della Corte e la prevenzione e la mitigazione del danno ambientale. La distruzione, il degrado, l’inquinamento o altre alterazioni dell’ambiente naturale avranno spesso un impatto diretto sulla vita umana e sui diritti umani, ad esempio causando sfollamenti, grandi sofferenze o lesioni alle vittime o persino la morte. Il documento definisce anche una serie di nuovi termini giuridici nell’ambito del percorso verso la codificazione di atti come reati, come ad esempio:

I “crimini ambientali” sono i crimini di cui all’articolo 5 dello Statuto di Roma (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione) che vengono commessi attraverso o provocano danni ambientali.

Il termine “danno ambientale” si riferisce a qualsiasi grave distruzione, degrado o perdita antropogenica dell’ambiente naturale (ai fini della presente Politica, “ambiente naturale” si riferisce al sistema Terra nel suo complesso, inclusi biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera terrestre), compresi gli impatti sulla salute e il benessere di un particolare ecosistema e dei suoi abitanti non umani.