CRIMINI INFORMATICI

POLITICA SUI CRIMINI INFORMATICI AI SENSI DELLO STATUTO DI ROMA – Terminologia

Il termine “cyber”  o ” informarico ” è utilizzato in senso ampio nella POLITICA SUI CRIMINI INFORMATICI AI SENSI DELLO STATUTO DI ROMA per indicare l’insieme delle attività che coinvolgono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (note anche come TIC, o più genericamente come tecnologie digitali) o le reti, inclusa l’intelligenza artificiale (IA). Tali tecnologie o reti possono molto frequentemente essere “online” in qualche forma, ma non necessariamente. Ai fini dell’indagine e del perseguimento dei crimini rientranti nella giurisdizione della Corte, la condotta nel cyberspazio può tipicamente comprendere l’uso, la manipolazione o la disattivazione di sistemi informatici come mezzo diretto per commettere un crimine, oppure per preparare, facilitare o individuare tali crimini, anche mediante la raccolta di dati per identificare, localizzare o tracciare le vittime. In questo contesto, la condotta o i mezzi cyber sono spesso contrapposti ai mezzi “fisici”, “cinetici” o “tradizionali” di esecuzione o facilitazione dell’attività criminale.

Crimini informatici ai sensi dello Statuto di Roma

Il termine “crimine reso possibile dal cyber” o “crimine informatico”  è utilizzato nella presente Politica come termine fattuale (piuttosto che come concetto giuridico) per riferirsi ai crimini rientranti nella giurisdizione della Corte — ossia genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione, come previsti dall’articolo 5 dello Statuto di Roma, oppure ai reati contro l’amministrazione della giustizia presso la Corte ai sensi dell’articolo 70 — quando tali crimini sono commessi o facilitati mediante l’uso di mezzi cyber.

Un crimine è commesso (perpetrato) mediante mezzi cyber se l’elemento materiale del reato è integrato da una condotta cyber posta in essere dall’autore, oppure se il sospettato fornisce un contributo essenziale a tale elemento materiale mediante mezzi cyber, in conformità ai requisiti dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), dello Statuto. La commissione di crimini previsti dallo Statuto di Roma mediante mezzi cyber può essere diretta o indiretta.

Un crimine è facilitato mediante mezzi cyber se una persona pone in essere una condotta cyber che soddisfa gli elementi di una delle forme di responsabilità elencate negli articoli 25 o 28 dello Statuto, diverse dalla commissione diretta. Queste includono l’ordine, l’istigazione, la sollecitazione e il favoreggiamento o concorso nel reato. In questo contesto è irrilevante se il crimine sottostante commesso dall’autore principale sia esso stesso realizzato mediante mezzi cyber (potrebbe esserlo, ma non è necessario).

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Crimini informatici ai sensi dello Statuto di Roma

Crimini informatici