Notifica degli atti giudiziari tra Italia e Bulgaria: le nuove regole del Regolamento (UE) 2020/1784

Notifica degli atti giudiziari tra Italia e Bulgaria: le nuove regole del Regolamento (UE) 2020/1784

Come notificare correttamente gli atti giudiziari in Bulgaria e quali conseguenze può avere una notifica irregolare

Dal 1° luglio 2022 il Regolamento (UE) 2020/1784 disciplina la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Il Regolamento ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 1393/2007 con l’obiettivo di rendere la trasmissione degli atti tra gli Stati membri più rapida, sicura ed efficace, rafforzando al tempo stesso le garanzie del destinatario.

Le nuove regole assumono particolare importanza nei rapporti tra Italia e Bulgaria, soprattutto quando una controversia viene instaurata in Italia nei confronti di una persona residente o domiciliata in Bulgaria, oppure quando un procedimento bulgaro coinvolge una persona o una società situata in Italia.

Una corretta notificazione non costituisce una mera formalità processuale. Può diventare determinante anche in una fase successiva, quando la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita nell’altro Stato membro.

Quando si applica il Regolamento 2020/1784?

Il Regolamento trova applicazione in materia civile e commerciale quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso da uno Stato membro a un altro ai fini della notificazione o comunicazione.

Sono invece escluse, tra le altre, le materie fiscali, doganali e amministrative e la responsabilità dello Stato per atti o omissioni compiuti nell’esercizio di pubblici poteri.

Un esempio tipico è quello di un procedimento promosso davanti a un Tribunale italiano nei confronti di un cittadino o di una società che deve ricevere l’atto in Bulgaria.

In tale situazione la notificazione assume carattere transfrontaliero e devono essere considerate le disposizioni del Regolamento europeo.

Come vengono trasmessi gli atti tra Italia e Bulgaria?

Il Regolamento mantiene il sistema degli organi mittenti e organi riceventi designati dagli Stati membri.

Gli atti giudiziari vengono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra tali organi, accompagnati dall’apposita richiesta prevista dall’art. 8 del Regolamento.

Dal 1° maggio 2025, inoltre, la trasmissione delle richieste, dei moduli e delle altre comunicazioni tra gli organi competenti avviene, in via obbligatoria salvo le eccezioni previste dal Regolamento, attraverso il sistema informatico decentrato predisposto per la cooperazione giudiziaria europea.

La digitalizzazione costituisce quindi una delle differenze più significative rispetto al precedente sistema.

Cosa succede se l’indirizzo del destinatario in Bulgaria non è conosciuto?

Una delle innovazioni più importanti introdotte dal Regolamento 2020/1784 riguarda proprio la ricerca dell’indirizzo del destinatario.

L’art. 7 stabilisce che, quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato un atto in un altro Stato membro, lo Stato richiesto deve fornire assistenza per determinarlo.

Tale assistenza può avvenire attraverso autorità designate, mediante l’accesso o la richiesta di informazioni presso registri o banche dati oppure attraverso le informazioni messe a disposizione sul Portale europeo della giustizia elettronica.

La questione è particolarmente importante nella pratica.

Sapere che una persona si trova in Bulgaria non significa necessariamente conoscerne l’indirizzo

Occorre infatti distinguere tra:

conoscere lo Stato nel quale la persona si è trasferita e conoscere il suo effettivo recapito ai fini della notificazione.

Il Regolamento introduce strumenti specifici proprio per facilitare l’individuazione del recapito quando questo non sia immediatamente conosciuto.

Ciò riduce il rischio che un procedimento prosegua sulla base di notifiche effettuate a un vecchio indirizzo senza che siano adeguatamente considerate le informazioni disponibili sulla presenza del destinatario in un altro Stato membro.

È possibile notificare direttamente tramite posta?

Sì.

L’art. 18 del Regolamento consente la notificazione di atti giudiziari direttamente tramite i servizi postali a persone che si trovano in un altro Stato membro mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Questa possibilità può essere particolarmente utile nei rapporti Italia–Bulgaria, fermo restando che devono essere rispettati tutti i requisiti applicabili alla specifica notificazione.

La notifica elettronica è possibile?

Il Regolamento 2020/1784 introduce espressamente anche la possibilità della notificazione elettronica transfrontaliera.

L’art. 19 consente, a determinate condizioni, di notificare direttamente un atto per via elettronica a una persona che dispone di un recapito noto in un altro Stato membro.

Non significa, tuttavia, che sia sufficiente conoscere un qualsiasi indirizzo e-mail.

Il Regolamento richiede precise garanzie. Tra le ipotesi previste vi sono l’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificato e il previo consenso esplicito del destinatario, oppure, alle condizioni previste dalla disposizione, il consenso espresso all’utilizzo di uno specifico indirizzo e-mail e la conferma della ricezione dell’atto con indicazione della data.

Pertanto, la semplice conoscenza dell’indirizzo e-mail del convenuto non rende automaticamente valida una notificazione giudiziaria transfrontaliera effettuata tramite posta elettronica.

Attenzione alla lingua dell’atto

Un altro aspetto fondamentale riguarda la lingua.

Il destinatario dispone, alle condizioni dell’art. 12 del Regolamento, del diritto di rifiutare l’atto se questo non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che egli comprende oppure nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione.

La questione della traduzione non deve quindi essere sottovalutata.

Nel caso di una notificazione dall’Italia alla Bulgaria, occorre verificare preventivamente non soltanto dove e come notificare l’atto, ma anche in quale lingua debba essere trasmesso affinché siano rispettati i diritti del destinatario.

Cosa accade se il convenuto non compare?

La questione diventa particolarmente delicata quando il destinatario non compare nel procedimento e il giudice pronuncia una decisione in contumacia.

In questi casi la regolarità e l’effettività della notificazione possono assumere rilevanza non soltanto davanti al giudice che decide la controversia, ma anche successivamente, quando la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita in Bulgaria.

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 — c.d. Bruxelles I bis — prevede infatti specifiche garanzie per le decisioni pronunciate in contumacia.

Ai sensi dell’art. 45, par. 1, lett. b), il riconoscimento può essere rifiutato, su istanza della parte interessata, quando la decisione è stata pronunciata in contumacia e al convenuto non è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, salvo l’eccezione prevista dalla stessa disposizione.

Questo crea un collegamento molto importante tra i due Regolamenti:

Regolamento 2020/1784 → corretta notificazione transfrontaliera

Regolamento 1215/2012 → riconoscimento ed esecuzione della successiva decisione

Un errore commesso nella prima fase può quindi produrre conseguenze concrete nella seconda.

Una sentenza italiana può essere eseguita direttamente in Bulgaria?

In linea generale, sì.

Il Regolamento 1215/2012 ha eliminato, per le decisioni rientranti nel suo ambito di applicazione, la precedente procedura di exequatur.

Una sentenza italiana esecutiva può quindi essere portata ad esecuzione in Bulgaria secondo il sistema previsto dal Regolamento, accompagnata dalla relativa certificazione europea.

Ciò non significa, tuttavia, che il debitore sia privo di tutela.

Quando ricorrono le condizioni previste dal Regolamento, egli può chiedere il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione, compresa l’ipotesi relativa alla mancata corretta instaurazione del contraddittorio in un procedimento conclusosi in sua assenza.

Per questa ragione, prima di iniziare un procedimento contro una persona o una società situata in Bulgaria, è opportuno affrontare correttamente la questione della notificazione sin dall’inizio.

Notifica degli atti tra Italia e Bulgaria: perché è importante una consulenza locale

Le controversie transfrontaliere richiedono spesso il coordinamento tra le norme processuali dello Stato nel quale si svolge il procedimento, il diritto dell’Unione europea e le regole applicabili nello Stato in cui il destinatario si trova o nel quale la decisione dovrà successivamente essere eseguita.

Nel rapporto Italia–Bulgaria, una preventiva verifica del domicilio o della sede del destinatario, delle modalità di notificazione, della lingua degli atti e delle formalità richieste può evitare contestazioni successive e ritardi nell’esecuzione della decisione.

Dyankova & Stoichevska International Law Firm  assiste clienti italiani e internazionali nei procedimenti civili e commerciali transfrontalieri, nella notificazione di atti in Bulgaria e nelle procedure di riconoscimento ed esecuzione in Bulgaria delle decisioni giudiziarie emesse in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Per le imprese italiane che operano o intendono operare in Bulgaria, l’assistenza può comprendere anche il coordinamento con gli avvocati e i consulenti italiani durante tutte le fasi della controversia.

Esecuzione in Bulgaria di una sentenza italiana

Notifica degli atti tra Italia e Bulgaria